CONVENZIONI EX ART. 14 PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI
Bilancio della sua applicazione in Trentino
Per valutare la bontà di una legge occorre accompagnare la riflessione teorica con l’analisi delle applicazioni pratiche. Ed è questo che ha provato a fare l’Agenzia del Lavoro nel seminario organizzato il 27 settembre 2018 con TSM-Lares sull’articolo 14 del decreto legislativo n.276 del 2003 che ha introdotto la possibilità per le aziende di assolvere l’obbligo di assunzione delle persone con disabilità attraverso convenzioni con le cooperative sociali.
“Questa norma – ha affermato Riccardo Salomone, presidente di ADL – ha segnato un passaggio irreversibile da una modalità autoritativa nel collocamento obbligatoria ad una di tipo negoziale e ha introdotto un nuovo modello dentro il quale le pubbliche amministrazioni possono coinvolgere gli attori del territorio pur mantenendo la regia delle politiche.
Nel 2003 la legge è stata criticata, a volte ingenerosamente, da molti studiosi; a 15 anni di distanza dalla sua introduzione si può fare un’analisi che, superando approcci ideologici, ne evidenzi effetti positivi ma anche criticità e modi per superarli”.
In Trentino l’applicazione dell’articolo 14 è iniziata solo a partire dal 2013 quando attraverso un accordo delle parti sociali è stato adottato il primo schema di convenzione quadro. Ad oggi le convenzioni stipulate sono 37 per 55 posti di lavoro e coinvolgono 28 imprese e 10 coop sociali. Un buon risultato, ma ci sono spazi ulteriori di applicazione e proprio per rendere più fruibile lo strumento – per aziende, persone disabili disoccupate e cooperative di tipo B – sono stati recentemente introdotti alcuni cambiamenti illustrati nel corso del seminario da Marcello Andreatta dell’Ufficio inserimento lavorativo di ADL. Tra questi l’abbassamento della percentuale (da 74 a 67) di invalidità che la persona con disabilità deve avere perché si possa avviare un progetto di inserimento lavorativo con una convenzione ai sensi dell’art.14. In questo modo lo strumento rimane aperto al coinvolgimento di persone con uno svantaggio significativo (attualmente per il 54% con invalidità psichica), ma si consente una selezione più ampia in relazione ai lavori disponibili.
Nel seminario sono state presentate esperienze sia locali che di altri territori. Tra le trentine, quella dell’azienda Girardini di Tione che ha portato i macchinari per le lavorazioni nella cooperativa Lavoro di Tione con la quale collabora. Francesca Zinetti presidente di Oasi-Tandem ha invece raccontato che la cooperativa (che è quella con il più alto numero di persone coinvolte, in raccordo con i Centri per l’Impiego di Riva e Trento), dopo una storia contraddistinta soprattutto da rapporti con gli enti pubblici, ha approcciato questo strumento dentro una strategia mirata di investimento verso il mercato privato.
Parzialmente diversa e più lunga, rispetto al Trentino, l’esperienza maturata in altri territori: se nella nostra provincia con l’articolo 14 l’azienda esternalizza dei servizi (in prevalenza pulizie), in Veneto e nel Bresciano la cooperativa può anche entrare nell’impresa privata per gestire un’unità produttiva e la commessa può essere realizzata anche non direttamente dai lavoratori indicati in Convenzione che possono essere adibiti ad altre attività più “facilitanti” della cooperativa.
“Le applicazioni dell’articolo 14 – ha sottolineato Salomone in conclusione – possono perciò assumere forme diverse; ma in ogni caso ci si deve muovere nel rispetto delle regole sugli appalti entro cui lo strumento è configurato”. Il presidente di ADL ha quindi invitato gli attori coinvolti a fare ulteriori proposte di revisione ed aggiustamento, affinché lo strumento si mantenga vivo e non si scivoli verso una logica top down.
Materiali del seminario disponibili qui.